Il concetto di precisione, e quello conseguente di affidabilità, rivestono un ruolo chiave nell’intraprendere una strada che conduca a un risultato qualitativamente in linea con le aspettative delle aziende (e dei consumatori). Natura e grado degli strumenti a disposizione determinano la possibilità di operare o meno al meglio; pertanto, è saggio per l’imprenditore avvalersi dei più sicuri tra quelli che il settore tecnologico ha da offrire.
Nel suddetto contesto di ricerca dell’accuratezza e di minimizzazione dei margini d’errore, si incastrano le mansioni del settore della misurazione e, più nello specifico, di taratura e calibrazione. Le due terminologie vengono spesso utilizzate erroneamente l’una come sinonimo dell’altra. In realtà le loro funzioni differiscono, ma appartengono entrambe alla medesima sfera, quella della metrologia.
La metrologia è la scienza che ha il compito di definire il metodo per misurare una grandezza fisica. Genericamente, si occupa di fissare le unità di misura. Affonda le proprie radici nella necessità avvertita dalle varie popolazioni, nel corso della storia, di assegnare alle merci un valore di quantità, finalizzato all’evoluzione degli scambi commerciali. In egual maniera, divenne oggetto di misurazione anche lo scorrere del tempo, in modo da rendere più agevole calcolarne gli intervalli durante attese e spostamenti.
L’esigenza di adottare un sistema metrico comune culminò nel 1875 con la firma della Convenzione del Metro e l’adozione del Sistema Internazionale di Unità di Misura, cui aderirono originariamente 17 paesi (tra i quali l’Italia). Ad oggi, non è riconosciuto solo da Stati Uniti, Liberia e Birmania.
Con la definitiva introduzione di sistemi ufficiali di misurazione, la taratura acquisisce un’importanza consequenziale. Si tratta di un procedimento che ricorre all’impiego di un campione, uno strumento che funge da “ambasciatore” delle regole metrologiche prestabilite. Il suo incarico sarà quello di effettuare una comparazione di risultato con l’oggetto in nostro possesso, per valutarne la corretta regolazione ed identificare eventuali disfunzioni o inesattezze.
A questo punto sarà la calibrazione, in caso di confermata presenza d’errore, ad ereditare il processo atto a correggere il dispositivo. Nel caso di una bilancia, questa verrà allineata affinché le deviazioni durante il calcolo del peso, rispetto ai valori generati dallo strumento campione, diventino nulle o si trovino entro il limite massimo accettabile. Una volta verificatone il corretto funzionamento, sarà pronta all’uso.
Nel settore alimentare odierno, in cui si registrano normative sempre più rigide, far sottoporre le proprie apparecchiature a taratura certificata assume una valenza fondamentale. La cadenza ideale con la quale ripetere l’operazione è ottenibile indicativamente sulla base di diversi fattori, quali tipologia dello strumento di misurazione, condizioni ambientali e frequenza d’utilizzo. In ogni caso, in assenza di specifiche disposizioni, la norma UNI 10127-2 suggerisce di agire ad intervalli di tempo che non superino i 3 anni.
La mancata messa a punto dei propri strumenti di misura, inoltre, implica rischi considerevoli, sia legislativi che gestionali. In termini gestionali, l’approvazione di prodotti non conformi si tradurrebbe in uno spreco di utilissime risorse. Celebre l’inchiesta di Nielsen risalente al 2008, quando si giunse alla conclusione che gli errori di calcolo comportavano alle aziende una media di perdita vicina ai 2 milioni di dollari all’anno.
In termini legislativi il campo è più ampio. Il codice penale e le leggi in materia puniscono duramente chi effettua frodi in commercio legate al peso dei prodotti alimentari. Le sanzioni previste possono spaziare dai 103,00€ ai 2.065€, prevedendo in alcuni casi la reclusione fino a due anni (sotto riportiamo uno schema riassuntivo).
Ancora, in termini legislativi legati alla sicurezza alimentare, un’errata misurazione della temperatura di cottura di un cibo può rivelarsi estremamente nociva per la salute del consumatore, col rischio di azioni legali e/o di un’emanazione di ordinanza di chiusura dei locali. In entrambi i casi, comunque, l’immagine dell’azienda ne risulterebbe compromessa.
Per prevenire la spiacevolezza di simili scenari, è bene affiliarsi ad un partner che vi proponga un servizio sicuro, valido e provvisto di certificazioni. In tal senso, GoodFood Consulting è al vostro fianco con l’ausilio di serietà, professionalità e garanzia d’impegno nell’accompagnarvi in un percorso di crescita costante.
Carmine F. Milone
Tecnologo alimentare
VIOLAZIONI e SANZIONI METROLOGICHE | |
Violazione | Sanzione Ente e Mod. di pagamento |
Frode in commercio
Art. 515 CP |
Reclusione fino a due anni o multa fino a € 2.065,00
Autorità Giudiziaria |
Detenzione di pesi e misure diversi da quelli stabiliti
Art. 692 CP |
Da € 103,00 a € 619,00
pmr € 206,00 Prefettura/Esatri |
Pesatura di merce senza azionare il dispositivo sottrattivo della tara
Art. 515 CP |
Reclusione fino a due anni o multa fino a € 2.065,00
Autorità Giudiziaria |
Utilizzare strumenti di misura non conformi, difettosi, inaffidabili
Art. 692 CP |
Da € 103,00 a € 619,00
pmr € 206 Prefettura/Esatri |
Mancata verifica periodica degli strumenti di misura
Art. 692 CP |
Da € 103,00 a € 619,00
pmr € 206 Prefettura/Esatri |
Bilancia collocata in modo da non consentire la visualizzazione del peso netto all’acquirente
Art. 2 aggiungi 5/8/1981 n. 441 |
Da € 154,00 a € 516,00
pmr € 172,00 C.C.I.A.A./Esatri |
Vendita all’ingrosso di merci il cui prezzo sia fissato per unita di peso, NON al netto della tara
Art. 3 aggiungi 5/8/1981 n. 441 |
Da € 309,00 a € 1,032,00
pmr € 344,00 C.C.I.A.A./Esatri |
Vendita all’ingrosso a pezzo o a collo, di prodotti ortofrutticoli non calibrati
Art. 3 aggiungi 5/8/1981 n. 441 |
Da € 309,00 a € 1,032,00
pmr € 344,00 C.C.I.A.A./Esatri |
Vendita all’ingrosso di merci il cui prezzo è fissato per unità di peso, senza sottrarre la tara Art. 3 legge 5/8/1981 n. 441 | Da € 309,00 a € 1,032,00
pmr € 344,00 C.C.I.A.A./Esatri |
Omessa indicazione su imballaggi, nella vendita all’ingrosso del peso dell’imballaggio relativo allo scostamento max. Art. 3 legge 5/8/1981 n. 441 | Da € 309,00 a € 1,032,00
pmr € 344,00 C.C.I.A.A./Esatri |
Omessa indicazione sui documenti (bollette, ecc.) del peso netto della merce o del numero dei colli Art. 4 legge 5/8/1981 n. 441 | Da € 309,00 a € 1,032,00
pmr € 344,00 C.C.I.A.A./Esatri |
Uso di strumenti di pesatura, acquistati dopo il 31/12/82 non conformi alla classe di precisione Art. 8 D.M. 21/12/1984 | Da € 154,00 a € 516,00
pmr € 172,00 C.C.I.A.A./Esatri |
Utilizzare nelle vendite all’ingrosso imballaggi con scostamento superiore al massimo previsto Art. 9/3 D.M. 21/12/1984 | Da € 309,00 a € 1,032,00
pmr € 344,00 C.C.I.A.A./Esatri |
Vendita al minuto di merci sfuse, il cui prezzo sia fissato per unità di misura, senza effettuare la pesatura.
Arte. 10 DM 21/12/1984 |
Da € 154,00 a € 516,00
pmr € 172,00 C.C.I.A.A./Esatri |